GLI EMOLUMENTI RELATIVI AD ANNUALITÀ ANTECEDENTI QUELLA DI CORRESPONSIONE E QUELLI PAGATI A SEGUITO DI SENTENZA SONO ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE DA ASSOGGETTARE A TASSAZIONE SEPARATA

L’Agenzia delle Entrate, con la sua risposta ad interpello ministeriale del 17 settembre scorso (la n. 369/2020), ha fornito chiarimenti ai sostituti d’imposta per regolare i casi in cui gli emolumenti spettanti all’ex dipendente siano maturati in annualità antecedenti quella di corresponsione, nonché per quelli pagati in esecuzione di sentenza.

L’Agenzia ritiene che questi siano da qualificarsi arretrati di lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione separata: essi dovranno essere assoggettati a ritenuta diretta a titolo di acconto IRPEF.

La ritenuta viene determinata applicando, all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti; se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, la ritenuta viene determinata applicando, all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno. Se, invece, non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni, viene applicata l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

Il fine è quello di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Costituzione della Repubblica Italiana).

(Fonte: Memento Più De Jure – Giuffrè Francis Lefebvre)

 

 

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