Destinazione dell’incentivo all’esodo in caso di premorienza del lavoratore durante il periodo di preavviso o nel tempo intercorrente tra le dimissioni e la data pattuita per la cessazione del rapporto di lavoro ‐ Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 23396/19 (deposito 19 settembre 2019)
È questo il caso di un Lavoratore bancario (QD1 in servizio presso la Direzione Generale) il quale, con lettera in data 14.3.2007, comunicava al suo datore di lavoro la propria irrevocabile volontà di rassegnare le proprie dimissioni dall’Istituto: le stesse avrebbero dovuto avere effetto alla data del 31.12.2007 a condizione che la banca riconoscesse la somma di Euro 85.000 a titolo di incentivo ad integrazione del dovuto TFR.
Con sua lettera del 22.5.2007, la banca prendeva atto delle dimissioni confermando al Lavoratore che, non intervenendo nel frattempo altra causa di risoluzione, il rapporto di lavoro sarebbe cessato inderogabilmente alla data del 31.12.2007, riservandosi, a tempo debito, di dar corso alla liquidazione delle somme spettanti al dipendente, compreso il ridetto importo di Euro 85.000.
Purtroppo, nell’agosto 2007 il Lavoratore decedeva e gli eredi si vedevano corrispondere dalla banca unicamente l’importo previsto dall’allora art. 61 CCNL (il preavviso oggi normato dall’art. 78 n. 5 CCNL 31/3/2015) con la seguente motivazione: “Accettando tale proposta la banca ha accolto le dimissioni del lavoratore garantendogli e garantendosi la continuazione della prestazione lavorativa sino al 31.12.2007; è dunque evidente che nella comune intenzione delle parti la cessazione del rapporto di lavoro al 31.12.2007 per effetto delle già rassegnate ed accettate dimissioni fosse l’evento cui era subordinato il versamento dell’incentivo pattuito; ciò trova conferma logica laddove si pensi che, se fosse sopravvenuta altra causa estintiva del rapporto ‐ quale per esempio il licenziamento ‐ con effetto anteriore o anche coincidente con il 31.12.2007, l’incentivo legato alle dimissioni non avrebbe potuto essere corrisposto non essendosi realizzati entrambi i presupposti concordemente individuati dalle parti”!!
La Corte d’Appello competente, presumibilmente a seguito di impugnazione da parte della banca, denegava agli eredi l’incentivo all’esodo reclamato in quanto “il dipendente, mediante una lettera comunicava alla società la volontà di rassegnare le sue dimissioni a condizione che ricevesse una certa somma ad integrazione del TFR come incentivo al pensionamento anticipato, convenendo che il rapporto di lavoro sarebbe terminato al termine dell’anno 2007. Tuttavia, il dipendente perdeva la vita prima di tale data, e alla domanda delle eredi di condanna della società al pagamento di quanto pattuito, la Corte territoriale evidenziava la comune volontà delle parti di cessare il rapporto di lavoro al 31.12.2007, per effetto delle dimissioni rassegnate ed accettate, che costituiva l’evento a cui era subordinato il pagamento dell’incentivo.
Avverso tale decisione, gli eredi del lavoratore hanno proposto ricorso per cassazione; il 19 settembre scorso la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23396/19, non ha ritenuto meritevoli di accoglimento tutti i motivi d iricorso prospettati dai ricorrenti fra i quali quello relativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino alla data del 31.12.2007 qualificato dalla Corte quale vera e propria condizione, sicché in presenza di un’altra causa estintiva del rapporto (ndr. il decesso), con effetto anteriore o coincidente con la suddetta data, l’incentivo non avrebbe potuto corrispondersi non essendo venuti ad esistenza i presupposti individuati dalle parti sulla base di apposito accordo.
È stato altresì precisato che con l’accordo raggiunto le parti intendevano assicurarsi vantaggi reciproci (!!), tra cui era compresa la prosecuzione del rapporto lavorativo con gli obblighi ad essoconnessi.
Conclusioni: ogni commento pare superfluo se non quello di porre particolare attenzione, sia in sede collettiva che in quella di risoluzione individuale di rapporti di lavoro per pensionamento anticipato, accesso al fondo di solidarietà o incentivazione all’esodo di personale che non ha raggiunto i limiti di età e contribuzione per l’accesso al fondo esuberi o alla quiescenza affinché sia chiarito che l’incentivo sarà tassativamente pagato agli eredi in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro legalmente e contrattualmente prevista.